Il Paesaggio
Il concetto di Paesaggio, con i suoi ambiti di riferimento e la relativa codificazione normativa è stato interessato negli ultimi decenni da profondi cambiamenti. Superata la visione estetico-percettiva che per lungo tempo ha ispirato la legislazione sulla materia e verificati i limiti di un’interpretazione meramente ambientale ed ecologista, è oggi matura la consapevolezza che il Paesaggio rappresenta una tematica ben più complessa, caratterizzata da molteplici interrelazioni e derivazioni.
Le recenti modificazioni legislative, contenute nel D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., sono infatti l’evoluzione di un percorso normativo che ha ormai raggiunto il secolo di vita, a partire dai primi provvedimenti all’inizio del 1900 fino alla completa maturazione di un’apposita disciplina di settore che nel 1939 portò all’emanazione delle legge n. 1497 dedicata alla “protezione delle bellezze naturali”, in parallelo con la legge n. 1089 dello stesso anno, rivolta alla “tutela delle cose di interesse artistico e storico”.
Il passaggio dal concetto di “bellezze naturali e/o panoramiche”, su cui poggia la legge del 1939, a quello di “paesaggio” cui fa riferimento il Codice oggi in vigore, è un’acquisizione relativamente recente, seppure mediata dal processo di affrancamento dal riconoscimento del valore estetico operato dalla Legge n. 431 del 1985 (nota come “legge Galasso”), che individua alcuni contesti territoriali come beni sottoposti a tutela in virtù della loro appartenenza a quelle specifiche categorie (boschi, fiumi, laghi, etc.), indipendentemente da un giudizio sul loro valore estetico. L’ulteriore passo verso l’oggettività del criterio avviene solo con la Conferenza Europea del Paesaggio (Firenze, 20 ottobre 2000) che per la prima volta definisce il paesaggio come termine designante “una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”. Il termine “paesaggio” è ormai parte dello stesso titolo della legge nazionale di tutela, il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, appunto, che accoglie le indicazioni contenute nell’art. 9 della Costituzione e così lo definisce: “per paesaggio si intendono parti di territorio i cui caratteri distintivi derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni” (come modificato dal D. Lgs. n. 157/2006).
La tutela dei Beni Paesaggistici è regolata dalla Parte III (artt.131-159) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.lgs. 42/2004 (così come modificato e integrato dal D.lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e D.lgs. 24 marzo 2006, n. 157 nonché dal D.lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e D.lgs. 26 marzo 2008, n. 63) e dal Piano Paesaggistico Regionale del Lazio, redatto congiuntamente dalla Regione e dal MiBAC ai sensi delle disposizioni del Codice e adottato nel 2007.
I Piani Urbanistici Comunali, e gli altri strumenti di pianificazione e di programmazione, sono in fase di adeguamento alle indicazioni del Piano Paesaggistico Regionale, e l'attività di copianificazione per l'adeguamento al PPR vede impegnati congiuntamente le Soprintendenze, i Comuni e la Regione.