Compiti istituzionali
Nelle zone di interesse paesaggistico, per gli interventi di qualsiasi genere, che possano modificare anche in minima parte lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, deve essere preventivamente acquisita l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004.
Il ruolo delle Soprintendenze, ai sensi dell'attuale articolo 146 del Codice, è stato notevolmente ampliato, prevedendo che la Regione o i Comuni da questa delegati trasmettano alla Soprintendenza la documentazione presentata dall'interessato ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, accompagnandola con una relazione illustrativa e una proposta di provvedimento. Alla Soprintendenza compete l'espressione di un parere di merito obbligatorio e vincolante, entro 45 giorni dalla ricezione, sulla base del quale la Regione o i Comuni sub-delegati emettono il provvedimento finale (autorizzazione paesaggistica o provvedimento negativo).
Alle Soprintendenze competono, oltre all'esame delle relazioni istruttorie e degli elaborati progettuali ai fini del pronunciamento vincolante di merito, peraltro esteso anche agli accertamenti di compatibilità paesaggistica di opere già realizzate ai sensi dell'articolo 167 del Codice, tutte le attività concernenti la partecipazione al procedimento e il contraddittorio con le parti interessate. Le recenti disposizioni volte alla razionalizzazione e all'accelerazione delle procedure amministrative prevedono la partecipazione della Soprintendenza alle conferenze di servizi, indette ai sensi dell'articolo 14 ter della legge 241/90 e s.m.i., e l'utilizzo del modulo procedimentale semplificato contemplato dalle norme sugli Sportelli Unici Attività Produttive e per l'Edilizia, che prevedono modalità esclusivamente informatiche per l'invio e la trattazione delle pratiche e degli elaborati, oltre alla partecipazione alle conferenze di servizi.