Detenzione materiali archeologici
DETENZIONE E/O POSSESSO DI MATERIALE ARCHEOLOGICO
(Art. 91, D.Lgs. 42/2004)
L’attuale normativa attribuisce allo Stato la proprietà degli oggetti di interesse artistico, storico e archeologico rinvenuti sotto terra o in mare a partire dall’anno 1909, facendo riferimento alla Legge n. 364 del 1909. Dopo tale data il possesso di reperti archeologici è ritenuto lecito solo in presenza di documenti o altri titoli che ne attestino il regolare acquisto o lascito ereditario, oppure di consegna dei suddetti reperti da parte dello Stato quale quota parte del premio di rinvenimento.
Il possesso illecito di reperti archeologici prevede, ai sensi dell’art. 176 c. 1 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), la reclusione fino a tre anni e una multa fino a € 516,50.
Occorre premettere che stabilire se il possesso sia lecito, in assenza dei documenti adeguati, non rientra tra le competenze della Soprintendenza (ma delle forze dell’ordine), alla quale spetta solo stabilire l’autenticità dell’oggetto e valutare il grado di interesse culturale, da cui dipenderà l’eventuale proposta di vincolo.
La comunicazione da parte del privato del possesso o della detenzione di materiale archeologico deve pervenire nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmata digitalmente oppure sottoscritta con firma autografa e accompagnata da copia del documento di identità.
La comunicazione dovrà essere presentata in formato .pdf (eventualmente come scansione dell’originale), preferibilmente a mezzo PEC all’indirizzo sabap-met-rm@pec.cultura.gov.it, oppure per posta elettronica ordinaria all’indirizzo sabap-met-rm@cultura.gov.it. Qualora si voglia produrre il formato cartaceo, questo può essere consegnato a mano in duplice copia presso la sede della Soprintendenza di Palazzo Patrizi Clementi (Via Cavalletti n. 2, Roma, dal lunedì al venerdì, 09:00-16:00).
Nell’oggetto della lettera deve essere innanzitutto inserito il Comune, l’indirizzo con numero civico del luogo dove si trovano i reperti, seguito dalla definizione “Comunicazione inerente il possesso o la detenzione di reperti archeologici”. Per facilitare la compilazione dell’istanza è possibile scaricare il modulo.
La comunicazione di cui sopra deve essere corredata dall’elenco e dalle immagini dei reperti e da tutta la documentazione eventualmente presente che possa testimoniare, anche indirettamente, il possesso precedente al 1909.